Art. 52. Promulgazione delle leggi 1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la seguente: «L'assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga»; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula «La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna». 2. Se l'assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da essa stabilito.