Art. 52.
                      Promulgazione delle leggi

    1.  Le  leggi  sono promulgate dal Presidente della Regione entro
dieci  giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la
seguente:   «L'assemblea   legislativa  regionale  ha  approvato.  Il
Presidente  della  Regione  promulga»;  ad  essa segue il testo della
legge e a questo segue la formula «La presente legge sara' pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti  di  osservarla  e  farla  osservare  come legge della Regione
Emilia-Romagna».
    2.  Se  l'assemblea  legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine
da essa stabilito.