Art. 54.
                             Testi unici

    1.  Al  fine  di  attuare  un  processo  di  razionalizzazione  e
semplificazione  della  normativa  regionale, l'assemblea legislativa
riunisce  e  coordina  la  legislazione  vigente  in  testi unici, in
conformita' ai seguenti criteri:
      a) il  testo  unico  disciplina  l'intero  settore considerato,
indicando espressamente le disposizioni abrogate;
      b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle
disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito
di  determinare  discipline  generali  e direttive e attribuendo alla
giunta   regionale   l'eventuale   ulteriore   disciplina   in  forma
regolamentare;
      c) nel   testo   unico   possono   essere   riunificate   anche
disposizioni  formalizzate  con  regolamento se cio' e' necessario ai
fini di un coordinamento organico della disciplina;
      d) le  disposizioni  riunite nel testo unico esprimono il testo
vigente  del  complesso  di  norme  da esso coordinate, tenendo conto
delle  abrogazioni  e  della  cessata vigenza per qualsiasi causa, ma
anche  di materie riservate alla competenza regolamentare dei comuni,
nonche'  delle  esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della
Corte  costituzionale,  da modifiche dei principi fondamentali di cui
all'Art.  117  della  Costituzione,  dalla normativa comunitaria e da
qualsiasi altra causa;
      e) previa   verifica   della   funzionalita'  e  snellezza  dei
procedimenti  disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico
modifica  le  disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui
non corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione
degli    elementi   di   valutazione   necessari   all'adozione   del
provvedimento.
    2.  L'assemblea  legislativa,  con  propria delibera, individua i
casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo'
incaricare  la  giunta  di  predisporre  il  progetto di testo unico,
indicando  le  fonti  legislative  e  regolamentari  da raccogliere e
stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
    3.  I  testi  unici  sono,  di  norma,  approvati  con  procedura
redigente.
    4.  Nel  tempo  fissato  per  portare all'esame dell'assemblea il
testo  unico,  le  proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del
coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese
sino  all'emanazione  del  testo  unico  o possono formare oggetto di
modifica della delibera di cui al comma 2.