Art. 54. Testi unici 1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformita' ai seguenti criteri: a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate; b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare; c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se cio' e' necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina; d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei comuni, nonche' delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'Art. 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa; e) previa verifica della funzionalita' e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento. 2. L'assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo' incaricare la giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie. 3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente. 4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.