Art. 55.
           Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi

    1.  Le  leggi  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione  entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il  quindicesimo  giorno  successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.