Art. 56. Emanazione dei regolamenti 1. I regolamenti sono emanati con decreto del presidente della giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della giunta regionale su proposta degli assessori competenti. 2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del regolamento. 3. La legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della consulta di garanzia statutaria. 4. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.