Art. 56.
                     Emanazione dei regolamenti

    1.  I  regolamenti  sono emanati con decreto del presidente della
giunta  regionale,  fatte salve le procedure di cui agli articoli 28,
comma 4,  lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della giunta
regionale su proposta degli assessori competenti.
    2.  Il  decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi
al fondamento giuridico del regolamento.
    3.  La  legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia
preceduta dal parere della consulta di garanzia statutaria.
    4.  I  regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione,  in  una  sezione distinta dalle leggi e secondo una propria
numerazione progressiva.