Art. 57. Rapporti con universita' e scuola 1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle universita' e delle istituzioni scolastiche. 2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le universita' e le istituzioni scolastiche.