Art. 57.
                  Rapporti con universita' e scuola

    1.  La  Regione  sostiene la promozione e la qualificazione delle
universita' e delle istituzioni scolastiche.
    2.  Nel  rispetto  delle reciproche autonomie e nell'ambito delle
proprie    competenze,    l'assemblea    legislativa    promuove   la
collaborazione  e  definisce  i  rapporti  con  le  universita'  e le
istituzioni scolastiche.