Art. 58. Camere di commercio e professioni 1. La Regione riconosce la funzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri enti territoriali con le camere di commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico. 2. La Regione favorisce la qualificazione delle attivita' professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.