Art. 58.
                  Camere di commercio e professioni

    1.  La  Regione  riconosce la funzione delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura. Nel rispetto delle reciproche
autonomie   e   nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'assemblea
legislativa  promuove  la  collaborazione  e  la  cooperazione  della
Regione  e degli altri enti territoriali con le camere di commercio e
i  propri  rapporti  con  esse,  per  la  promozione  dello  sviluppo
economico.
    2.   La  Regione  favorisce  la  qualificazione  delle  attivita'
professionali  e  promuove  forme  di  raccordo con le organizzazioni
delle professioni.