Art. 59. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 1. E' istituito, presso l'assemblea legislativa, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. 2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresi', la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.