Art. 59.
           Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

    1.  E'  istituito,  presso  l'assemblea legislativa, il consiglio
regionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CREL)  quale  strumento di
analisi,   studio,   ricerca   e   confronto   per  le  politiche  di
programmazione economica e sociale.
    2.  La  legge  regionale determina le funzioni e l'organizzazione
del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone,
altresi',  la  sua  composizione  riferendosi  alle organizzazioni ed
associazioni economiche, sociali e ambientali.