Art. 6. Politiche sociali 1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per: a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari; b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilita', orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali; c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause; d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita; e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport; f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone; g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.