Art. 6.
                          Politiche sociali

    1.  La  Regione  tutela  il  benessere  della  persona  e  la sua
autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:
      a) il  rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile
ed  equo  di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che
garantisca  il  pieno  godimento  dei diritti e dei servizi sociali e
sanitari;
      b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilita',
orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
      c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale,
operando per rimuoverne le cause;
      d) la  garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema
nazionale  di  istruzione  costituito  dalle  scuole  statali e dalle
scuole  private  paritarie  e  degli enti locali, la promozione della
conoscenza,   dell'arricchimento   culturale   e   della   formazione
professionale per tutto il corso della vita;
      e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza  finalizzata  al  riconoscimento dei bambini e delle
bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla
salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
      f) la  valorizzazione  della pratica sportiva per tutti al fine
di promuovere la buona salute delle persone;
      g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della
musica,   favorendo   la   conservazione   dei   beni   culturali   e
paesaggistici.