Art. 60.
          Principi dell'attivita' amministrativa regionale

    1.  L'attivita'  amministrativa  della  Regione  e'  informata ai
principi   di   democrazia,   trasparenza,  efficacia,  economicita',
chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.
    2.  La  Regione, conformemente ai principi previsti dall'Art. 118
della  Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio
unitario  a  livello  regionale  e  svolge  verifiche  sulle funzioni
amministrative  attribuite  agli  enti  locali. I programmi regionali
sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli enti
locali.
    3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la
legge  regionale  assicura  la  copertura finanziaria e la necessaria
dotazione   di   personale   e  prevede  procedure  per  la  verifica
dell'utilizzo dei fondi assegnati.
    4.  La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il
potere  sostitutivo  sugli  enti  locali  nei  casi in cui vi sia un'
accertata  e  persistente inattivita' nell' esercizio obbligatorio di
funzioni  conferite  e  cio'  sia  lesivo  di rilevanti interessi del
sistema  regionale  e  locale  e  dei  cittadini.  La legge regionale
stabilisce  le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato,
secondo  il  principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite
dalla  legge,  la  Regione verifica la realizzazione dei programmi la
cui   attuazione   e'   demandata  agli  enti  locali,  nel  rispetto
dell'autonomia degli stessi.