Art. 60. Principi dell'attivita' amministrativa regionale 1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicita', chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure. 2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'Art. 118 della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli enti locali. 3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati. 4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un' accertata e persistente inattivita' nell' esercizio obbligatorio di funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione e' demandata agli enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.