Art. 61. Procedimento amministrativo 1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali. 2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonche' il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa, della responsabilita' e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici. 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati. 4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. 5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari. 6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.