Art. 61.
                     Procedimento amministrativo

    1.  La  Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria
competenza  legislativa,  regolamentare  ed  amministrativa, regola i
procedimenti   amministrativi  in  coerenza  con  le  norme  generali
sull'azione  amministrativa  dettate dallo Stato e nel rispetto delle
attribuzioni normative degli enti locali.
    2.  La  legge regionale disciplina il procedimento amministrativo
garantendo  la  partecipazione  e  il  diritto di accesso, nonche' il
contraddittorio,   dei   soggetti   direttamente   interessati   alla
formazione  dei  provvedimenti  amministrativi.  La  legge si ispira,
altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa,
della  responsabilita'  e  della  correttezza.  La  Regione favorisce
l'utilizzo di strumenti informatici.
    3.  Gli  atti  e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei
modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
    4.  La  Regione,  nel disciplinare i procedimenti amministrativi,
persegue  l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione
di  tempi  certi  dei  procedimenti,  anche  al  fine  di  facilitare
l'accesso  ai  servizi  della  pubblica  amministrazione da parte dei
cittadini.
    5.  Tutti  i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia
degli  atti  e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto
di   ottenere,   a   richiesta,  copia  degli  atti  preparatori  dei
provvedimenti di cui sono destinatari.
    6.   Il   diritto   di   accesso   dei   cittadini  ai  documenti
amministrativi  non  puo'  essere limitato se non con atto motivato e
nei soli casi e modi previsti dalla legge.