Art. 62.
               Principi dell'organizzazione regionale

    1.   L'organizzazione  regionale  si  basa  sul  principio  della
distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di
controllo  e  le  funzioni  d'attuazione e di gestione. La competenza
generale  all'adozione  degli  atti  amministrativi d'attuazione e di
gestione,  in tutti i casi in cui lo statuto o la legge regionale non
dispongono  diversamente,  spetta  alla  dirigenza,  sulla  base e in
attuazione  degli  atti  deliberati  dagli  organi  della  Regione. I
dirigenti   sono   responsabili   in   via  esclusiva  dell'attivita'
amministrativa  e  della  gestione  di  loro  competenza, nonche' dei
relativi risultati.
    2.   La   legge   regionale   determina   i  principi  in  ordine
all'organizzazione  e al funzionamento degli uffici regionali, la cui
istituzione  e  disciplina  e'  dettata  con  i  regolamenti relativi
all'organizzazione e al personale.
    3.  Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato
in  conformita'  ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito
dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa
in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative
regionali si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi previsti
dalla legge.
    4.  L'assemblea  legislativa  e la giunta regionale dispongono di
adeguate strutture organizzative.