Art. 62. Principi dell'organizzazione regionale 1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e della gestione di loro competenza, nonche' dei relativi risultati. 2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina e' dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale. 3. Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato in conformita' ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge. 4. L'assemblea legislativa e la giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.