Art. 63. Incarichi speciali 1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a: a) gabinetto e segreterie particolari degli organi della Regione; b) articolazioni, organi e strutture dell'assemblea previsti dallo statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.