Art. 63.
                         Incarichi speciali

    1.  La  legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a
tempo  determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento
di compiti speciali e di consulenza attinenti a:
      a) gabinetto   e  segreterie  particolari  degli  organi  della
Regione;
      b) articolazioni,  organi  e  strutture dell'assemblea previsti
dallo statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.