Art. 64.
               Enti, aziende, societa' e associazioni

    1.  La  Regione,  per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale  e  culturale  o  ai servizi di rilevanza regionale puo', con
legge,  nel  rispetto  dell'Art. 118 della Costituzione, promuovere e
istituire   enti   o   aziende  dotati  di  autonomia  funzionale  ed
amministrativa   e   puo'  partecipare  a  societa',  associazioni  o
fondazioni.  L'istituzione  di  enti  o aziende o la partecipazione a
societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi
di  proporzionalita'  e  deve  essere finalizzata allo svolgimento di
attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
    2.  La  legge  istitutiva  degli  enti  e delle aziende regionali
determina  i  principi  generali  della  loro  autonomia, attivita' e
organizzazione,  nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci
preventivi  e  consuntivi  ed  ai  controlli  atti  ad  assicurare la
conformita'  della  loro  azione  agli  indirizzi  fissati. Determina
altresi'  le  modalita'  atte  ad  assicurare  la partecipazione e il
controllo  degli  utenti  e  dei  soggetti  direttamente  interessati
all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
    3.  La  partecipazione  a  societa', associazioni o fondazioni e'
autorizzata  con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le
condizioni  ed  autorizza  eventuali  modifiche.  Nel  caso in cui la
Regione  si  avvalga  di  realta' autonomamente promosse da cittadini
singoli  o  associati,  per le finalita' di cui al comma 1, determina
anche  le  modalita'  di  controllo  e  verifica a cui le stesse sono
assoggettate.
    4.  L'assemblea  legislativa e' informata preventivamente in modo
adeguato  sul  contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli
eventuali  patti  parasociali,  nonche'  riguardo alle eventuali loro
modifiche.