Art. 64. Enti, aziende, societa' e associazioni 1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con legge, nel rispetto dell'Art. 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e puo' partecipare a societa', associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalita' e deve essere finalizzata allo svolgimento di attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati. 2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione, nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita' atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali. 3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e' autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate. 4. L'assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro modifiche.