Art. 66.
                        Autonomia finanziaria

    1.  La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha
risorse  autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in
armonia  con  la  Costituzione  e secondo i principi di coordinamento
della   finanza   pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispone  di
compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali  riferibili  al
proprio territorio.