Art. 67.
                   Competenze tributarie regionali

    1.  La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne
disciplina  gli  elementi  costitutivi ed attuativi, in coordinamento
con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della
Costituzione,   del   Trattato  dell'Unione  europea  e  delle  norme
comunitarie.
    2.  La Regione puo' affidare ad appositi regolamenti l'attuazione
e  l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi
e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti
previste dal presente statuto.
    3.  Con  legge  la Regione recepisce e da' attuazione ai principi
contenuti nello statuto del contribuente, con particolare riferimento
ai  principi  di  chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa
irretroattivita'.