Art. 68.
             Autonomia contabile e gestione finanziaria

    1.  La  Regione  disciplina  con  legge  il  proprio  ordinamento
contabile.
    2.  L'assemblea  legislativa  autorizza con legge, per un periodo
non  superiore  a  quattro  mesi,  l'esercizio provvisorio in caso di
mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.
    3.  Il  bilancio  annuale di previsione e il bilancio pluriennale
sono  presentati  dalla  giunta  regionale  all'assemblea entro il 31
ottobre  dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e
sono approvati con legge entro il 31 dicembre.
    4.  L'assemblea  approva annualmente il bilancio sulla base degli
indirizzi   contenuti   negli   atti   e   nei   provvedimenti  della
programmazione regionale.
    5.  L'assemblea  puo'  introdurre  emendamenti  al  bilancio  nel
rispetto     degli     equilibri    economico-finanziari    stabiliti
dall'ordinamento contabile regionale.
    6.  Con  legge  di  approvazione  del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
    7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri
generali di efficacia, efficienza e razionalita'.
    8.  Il  rendiconto  generale e' presentato dalla giunta regionale
all'assemblea  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge
entro  il  31 dicembre  dello  stesso  anno,  prima  del  bilancio di
previsione.