Art. 68. Autonomia contabile e gestione finanziaria 1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile. 2. L'assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione. 3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla giunta regionale all'assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre. 4. L'assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale. 5. L'assemblea puo' introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale. 6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalita'. 8. Il rendiconto generale e' presentato dalla giunta regionale all'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.