Art. 69. Consulta di garanzia statutaria 1. La consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione: a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalita' di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello statuto; b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum; c) esprime pareri di conformita' allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformita' allo statuto e' richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'assemblea legislativa; d) a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del consiglio delle autonomie locali o su richiesta della giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione; e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge. 2. I pareri della consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso. 3. La consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'assemblea legislativa e due dal consiglio delle autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La consulta e' nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall' insediamento dell'assemblea. 4. L'ufficio di componente la consulta e' incompatibile con quello di componente dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali, di parlamentare nazionale o europeo. 5. La legge regionale assicura alla consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione. 6. La consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la propria organizzazione interna. 7. La consulta elegge tra i suoi componenti il presidente, che rimane in carica per trenta mesi.