Art. 69.
                   Consulta di garanzia statutaria

    1.   La  consulta  di  garanzia  statutaria,  organo  autonomo  e
indipendente della Regione:
      a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione
dalla  carica  degli  organi  elettivi  e  dichiara  la  modalita' di
amministrazione  ordinaria  della Regione fino all'elezione dei nuovi
organi elettivi, secondo le norme dello statuto;
      b) adotta  i  provvedimenti  ed  esprime  i  pareri  di propria
competenza  previsti  dallo  statuto  e  dalla  legge  in  materia di
iniziativa popolare e di referendum;
      c) esprime pareri di conformita' allo statuto delle leggi e dei
regolamenti  regionali.  Il  parere  di  conformita'  allo statuto e'
richiesto  nei  casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento
dell'assemblea legislativa;
      d) a  richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o
dei  componenti  del  consiglio delle autonomie locali o su richiesta
della  giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra
gli   organi   previsti  dal  presente  statuto  anche  in  relazione
all'obbligo   istituzionale   di  tenere  comportamenti  ispirati  al
principio di leale collaborazione;
      e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla
legge.
    2.  I  pareri  della  consulta,  salvi  gli effetti espressamente
previsti  da  disposizioni di legge o di regolamento, non determinano
alcun  obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto
al parere espresso.
    3.  La  consulta  e'  composta  di  cinque componenti, di cui tre
nominati   dall'assemblea  legislativa  e  due  dal  consiglio  delle
autonomie.  La  legge  stabilisce  i  requisiti  per  la  scelta  dei
componenti  la  consulta,  individuati tra magistrati in quiescenza o
fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative
e  tra  figure  che  abbiano  maturato  significativa  esperienza nel
settore  giuridico-amministrativo.  La consulta e' nominata nel corso
di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dall' insediamento dell'assemblea.
    4.  L'ufficio  di  componente  la  consulta  e' incompatibile con
quello   di   componente  dei  consigli  e  delle  giunte  regionali,
provinciali e comunali, di parlamentare nazionale o europeo.
    5.   La   legge   regionale   assicura  alla  consulta  autonomia
regolamentare,   organizzativa  e  detta  le  ulteriori  disposizioni
relative alla sua costituzione.
    6.  La  consulta  adotta a maggioranza assoluta dei componenti il
proprio  regolamento  che  disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alle sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la
propria organizzazione interna.
    7.  La  consulta  elegge tra i suoi componenti il presidente, che
rimane in carica per trenta mesi.