Art. 7. Promozione dell'associazionismo 1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per: a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalita' di informazione e di consultazione; b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunita' nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo; c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.