Art. 7.
                   Promozione dell'associazionismo

    1.  La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela
dei cittadini e, a tal fine, opera per:
      a) favorire  forme  di democrazia partecipata alle scelte delle
istituzioni  regionali  e  locali,  garantendo  adeguate modalita' di
informazione e di consultazione;
      b) garantire  alle associazioni ed organizzazioni della Regione
pari  opportunita'  nel  rappresentare  i  vari  interessi durante il
procedimento normativo;
      c) tutelare  i  consumatori  nell'esercizio dei loro diritti di
associazione,  informazione,  trasparenza  e  controllo  sui  singoli
servizi e prodotti.