Art. 70. Difensore civico 1. Il difensore civico e' organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa. 2. Esso e' posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonche' delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione. 3. Il difensore civico e' nominato dall'assemblea legislativa. La legge regionale determina modalita' di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. 4. Il difensore civico puo' segnalare alle commissioni assembleari competenti situazioni di difficolta' e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni. 5. La legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita' d'intervento del difensore civico.