Art. 70.
                          Difensore civico

    1.  Il  difensore  civico e' organo autonomo e indipendente della
Regione,  a  cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria
ed organizzativa.
    2.  Esso  e'  posto  a garanzia dei diritti e degli interessi dei
cittadini  nonche'  delle  formazioni sociali che esprimono interessi
collettivi  e  diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della
pubblica amministrazione.
    3. Il difensore civico e' nominato dall'assemblea legislativa. La
legge  regionale  determina  modalita'  di  nomina  che  garantiscano
l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
    4.   Il   difensore   civico   puo'  segnalare  alle  commissioni
assembleari  competenti  situazioni  di  difficolta'  e  disagio  dei
cittadini,  nell'applicazione  di norme regionali, avanzando proposte
per   rimuoverne   le   cause.   Le   commissioni  competenti  devono
pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
    5.  La  legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita'
d'intervento del difensore civico.