Art. 71.
          Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

    1.   La   Regione   istituisce   il   garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza,  con  sede  presso l'assemblea legislativa, al fine di
garantire  la  piena  attuazione  dei  diritti  e degli interessi sia
individuali che collettivi dei minori.
    2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni
e    le    modalita'   organizzative   e   funzionali,   garantendone
l'indipendenza  ed  il  raccordo istituzionale con analoghi organismi
nazionali ed internazionali.