Art. 71. Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza 1. La Regione istituisce il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori. 2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalita' organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.