Art. 72. Controllo di gestione e Corte dei conti 1. L'attivita' amministrativa e' soggetta al controllo di gestione. 2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita' amministrativa regionale. 3. L'assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica. La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il consiglio delle autonomie locali. 4. La sezione di controllo della Corte dei conti puo' essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'assemblea e dal consiglio delle autonomie locali.