Art. 72.
               Controllo di gestione e Corte dei conti

    1.   L'attivita'  amministrativa  e'  soggetta  al  controllo  di
gestione.
    2.  La  legge  regionale  determina  strumenti e procedure per la
valutazione   del   rendimento   e   dei   risultati   dell'attivita'
amministrativa regionale.
    3.   L'assemblea   legislativa,  nel  rispetto  delle  reciproche
autonomie  istituzionali,  puo' chiedere forme di collaborazione alla
sezione  regionale  di  controllo della Corte dei conti ai fini della
regolare  gestione  finanziaria  e  dell'efficienza  e dell'efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita'
pubblica.  La  richiesta  puo' essere formulata anche d'intesa con il
consiglio delle autonomie locali.
    4.  La  sezione  di  controllo  della Corte dei conti puo' essere
integrata,  secondo  i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da
due   componenti   designati  rispettivamente  dall'assemblea  e  dal
consiglio delle autonomie locali.