Art. 73.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Gli  organi  della  Regione insediati alla data di entrata in
vigore  dello  statuto  rimangono  in  carica  fino  alla  fine della
legislatura in corso.
    2.  L'assemblea legislativa adegua il proprio regolamento interno
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. Nelle
more  dell'entrata  in  vigore  del nuovo regolamento, si applica ove
possibile il regolamento interno vigente.
    3.  Le  disposizioni  previste  dall'Art.  45,  comma  2,  ultimo
periodo,  si  applicano  dalla legislatura successiva a quella in cui
viene approvato lo statuto.
    4.  Il  nuovo  statuto  entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
    5.   La   legge   regionale   detta   altresi'  norme  in  ordine
all'attestazione   della   intervenuta   approvazione   della   legge
statutaria   ai   sensi   dell'Art.   123  della  Costituzione,  alla
pubblicazione  della  legge  medesima  a  fini  notiziali  ed  al suo
tempestivo invio al Governo.
    6. L'abrogazione dello statuto e' ammessa solo se accompagnata da
un nuovo statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 31 marzo 2005
                               ERRANI