Art. 73. Norme transitorie e finali 1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso. 2. L'assemblea legislativa adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si applica ove possibile il regolamento interno vigente. 3. Le disposizioni previste dall'Art. 45, comma 2, ultimo periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui viene approvato lo statuto. 4. Il nuovo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 5. La legge regionale detta altresi' norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi dell'Art. 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo. 6. L'abrogazione dello statuto e' ammessa solo se accompagnata da un nuovo statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 31 marzo 2005 ERRANI