Art. 8.
                         Le autonomie locali

    1.  La  Regione,  in  attuazione  dei  principi costituzionali di
sussidiarieta',  differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un
coordinato sistema delle autonomie locali.
    2.  Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e
di  cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia
il   concorso   all'attivita'   legislativa,   amministrativa   e  di
programmazione, propria della Regione, da parte delle province, della
citta'  metropolitana  di  Bologna  e  dei  comuni,  anche  in  forma
associata, con particolare riferimento alle comunita' montane.