Art. 8. Le autonomie locali 1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle autonomie locali. 2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle province, della citta' metropolitana di Bologna e dei comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle comunita' montane.