Art. 9. Le formazioni sociali 1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarieta' previsto dall'Art. 118 della Costituzione, riconosce e valorizza: a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali; b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.