Art. 9.
                        Le formazioni sociali

    1.   La   Regione,   nell'ambito   delle   funzioni  legislativa,
d'indirizzo,  programmazione e controllo, in attuazione del principio
di   sussidiarieta'   previsto   dall'Art.  118  della  Costituzione,
riconosce e valorizza:
      a) l'autonoma  iniziativa  delle  persone, singole o associate,
per  lo svolgimento di attivita' di interesse generale e di rilevanza
sociale,  nel  quadro  dello  sviluppo civile e socio-economico della
Regione,  assicurando  il  carattere  universalistico  del sistema di
garanzie sociali;
      b) la  funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si
esprime  e si sviluppa la dignita' della persona e, in questo quadro,
lo  specifico  ruolo  sociale  proprio della famiglia, promuovendo le
condizioni per il suo efficace svolgimento.