Art. 11.
 Norme per le strutture a finalita' amatoriale o a scopo commerciale
    1.  Gli  allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a
scopo  amatoriale  sono  tenuti  al  rispetto delle norme di cui alla
presente legge. In particolare essi sono tenuti a:
      a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari
e  tecnico-costruttivi  previsti  nel regolamento di attuazione della
presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore;
      b)  tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui
all'art. 10.
    2.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'apertura di nuove
strutture  e'  subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti
igienico-sanitari  e  tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di
attuazione  della  presente legge rilasciato dal servizio veterinario
della A.S.L. competente per territorio.
    3.  La giunta regionale puo' erogare contributi in conto capitale
per  le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel
limite massimo del 50% degli investimenti ammessi.