Art. 11. Norme per le strutture a finalita' amatoriale o a scopo commerciale 1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a: a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore; b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'art. 10. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture e' subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. 3. La giunta regionale puo' erogare contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammessi.