Art. 12. Guardia zoofila volontaria 1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie. 2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla giunta regionale. 3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria cittadini che siano in possesso di attestato di idoneita' conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione. 4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento. 5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontano e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche. 6. Per lo svolgimento delle attivita' di guardia zoofila, le associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001. 7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all'Art. 9, dalle province, dalle Aziende sanitarie locali e dai comuni, singoli o associati, anche in collaborazione tra loro. 8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al precedente comma 5. 9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 266/1991.