Art. 12.
                     Guardia zoofila volontaria
    1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.
    2.  Le  guardie  zoofile  volontarie sono nominate dal Presidente
della  Provincia,  su  proposta  delle associazioni per la protezione
degli  animali  di  cui  all'art.  9;  ad  esse  viene  rilasciato un
tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla giunta
regionale.
    3.  Possono  essere nominati guardia zoofila volontaria cittadini
che  siano  in  possesso  di attestato di idoneita' conseguito con il
superamento  di  un esame dinanzi ad una commissione al termine della
frequenza di uno specifico corso di formazione.
    4.  Con  il  regolamento  di attuazione della presente legge sono
definite  le  materie oggetto del corso di formazione e la sua durata
minima,  la composizione della commissione esaminatrice ed il modello
di tesserino di riconoscimento.
    5.  Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontano
e   gratuito,   ai   sensi   della  legge  n.  266/1991,  nell'ambito
territoriale  della  provincia  di competenza, in collegamento con il
servizio  veterinario  dell'Azienda sanitaria locale competente e con
le associazioni protezionistiche.
    6.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di guardia zoofila, le
associazioni  protezionistiche  possono  proporre anche nominativi di
giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi
della legge n. 64/2001.
    7.  I  corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono
essere   organizzati,  previa  autorizzazione  della  Regione,  dalle
associazioni  protezionistiche  di  cui  all'Art.  9, dalle province,
dalle  Aziende  sanitarie  locali  e dai comuni, singoli o associati,
anche in collaborazione tra loro.
    8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila
volontaria  alla  data  di entrata in vigore della presente legge non
necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al precedente comma 5.
    9.  Le  associazioni  protezionistiche  provvedono  ad assicurare
ciascuna  le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'Art. 4
della legge n. 266/1991.