Art. 13. S a n z i o n i 1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00. 2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. 3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00. 4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 750,00. 5. L'omissione o l'irregolarita' nella tenuta' del registro di entrata e di uscita di cui all'art. 11, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00. 6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'art. 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00. 7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animalin tenuti in ossevazione ai sensi del comma 1, lettera h), dell'Art. 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti. 8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate. 9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.