Art. 13.
                           S a n z i o n i
    1.  Chiunque  ometta  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe
canina  entro  i termini previsti dal regolamento di attuazione della
presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
    2.  Chiunque,  avendo  iscritto  il  cane all'anagrafe, ometta di
provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione
di  microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione
della  presente  legge,  e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
    3.  Chiunque  ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione
di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento
di  residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione
della  presente  legge,  e'  punito con la sanzione amministrativa da
euro 25,00 a euro 150,00.
    4.  Chiunque  abbandoni  cani,  gatti  o  qualsiasi altro animale
custodito   nella  propria  abitazione  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 150,00 a euro
750,00.
    5.  L'omissione  o  l'irregolarita' nella tenuta' del registro di
entrata  e  di uscita di cui all'art. 11, sono punite con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 250,00 a euro
1.500,00.
    6.  Il  mancato  rispetto  delle  misure  di  protezione,  di cui
all'art. 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
    7.  Le  spese  necessarie  alla  cura  ed  al  mantenimento degli
animalin  tenuti  in  ossevazione  ai  sensi del comma 1, lettera h),
dell'Art.  3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei
maltrattamenti.
    8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6 del presente articolo vengono raddoppiate.
    9.  Le  entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito
per il finanziamento della presente legge.