Art. 14.
                          V i g i l a n z a
    1.  Oltre  ai  soggetti  individuati  agli articoli 3, 4 e 12, le
funzioni  di  vigilanza  ai fini della presente legge sono affidate a
tutti  i soggetti indicati dall'Art. 27 della legge n. 157/1992, ed a
tutti  coloro  che  per  norma  esercitano funzioni di vigilanza e di
controllo  sull'osservanza  delle  leggi e dei regolamenti generali e
locali  relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di
vita.
    2.  Tutti  i  soggetti  di  cui al comma 1 del presente articolo,
aventi  funzioni  di  vigilanza e di controllo ai fini della presente
legge,  sono  agenti  di polizia amministrativa e titolari dei poteri
previsti all'Art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.