Art. 14. V i g i l a n z a 1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall'Art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita. 2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all'Art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.