Art. 16.
                           Norma di rinvio
    1,  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto dalla presente
legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto
disposto  dalla  legge  n.  281/1991,  dalle norme vigenti di polizia
veterinaria,  dalle norme europee e nazionali in materia di benessere
degli animali.