Art. 2. Competenze della Regione 1. La Regione, sentiti i comuni, le province e le comunita' montane, le aziende sanitarie loeali e le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare: a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomoanimale-ambiente; b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie; c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli enti locali, sentite le associazioni protezionistiche; d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalita' della presente legge, da destinare ai comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'art. 9, ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2. 2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a: a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici; b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione; c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani; d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi; e) la nomina a guardia zoofila volontaria; f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6; g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma i del presente articolo. 3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 281/1991 secondo le modalita' previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'assessorato alla sanita' e' tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.