Art. 2.
                      Competenze della Regione
    1.  La  Regione,  sentiti  i  comuni,  le province e le comunita'
montane,  le  aziende  sanitarie  loeali  e le associazioni di cui al
comma  1,  lettera  a),  dell'art.  9,  adotta  un  programma  per la
prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare:
      a)  iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche
in   ambito   scolastico,  al  fine  di  favorire  corretti  rapporti
uomoanimale-ambiente;
      b)  corsi  di  formazione  e  di aggiornamento per il personale
addetto  ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie
zoofile volontarie;
      c)  il  numero  e  la  localizzazione dei canili comunali e dei
rifugi  per  cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto
con gli enti locali, sentite le associazioni protezionistiche;
      d)  la  ripartizione  e  l'erogazione dei fondi assegnati dallo
Stato  e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle
finalita'  della  presente  legge,  da destinare ai comuni, singoli o
consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'art. 9, ai
servizi   veterinari  delle  Aziende  sanitarie  locali,  secondo  le
procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.
    2.  La  Regione,  con  regolamento  di  attuazione,  emana  norme
relative a:
      a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti
informatici;
      b)  il  mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali
d'affezione;
      c)  i  criteri  tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il
risanamento  e  la  costruzione  dei canili comunali e dei rifugi per
cani;
      d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione
del  randagismo nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione dei
contributi;
      e) la nomina a guardia zoofila volontaria;
      f)  le  procedure  per  l'affidamento  degli animali ospiti dei
canili di cui agli articoli 5 e 6;
      g)  la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il
mantenimento  dei  cani  nelle  strutture di cui agli articoli 5 e 6,
sentiti i soggetti di cui al comma i del presente articolo.
    3.  La  Regione  disciplina  il risarcimento dei danni causati al
patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'art.
3  della  legge n. 281/1991 secondo le modalita' previste dalla legge
regionale  1° febbraio  1983,  n.  6,  e  successive  modificazioni e
integrazioni.
    4.  L'assessorato  alla  sanita'  e' tenuto a stilare un rapporto
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.