Art. 3.
              Competenze delle aziende sanitarie locali
    1.   Le   aziende   sanitarie   locali,  attraverso  il  servizio
veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro
demanclate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i
seguenti compiti:
      a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina,
curandone  l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei
cani,  secondo  le  procedure  definite nel regolamento di attuazione
della presente legge;
      b)  provvedono  anche  attraverso stipula di convenzione con le
figure  di  cui  al  comma  1, lettera b) dell'art. 9, al servizio di
cattura   dei   cani  e  dei  gatti  vaganti  con  personale  tecnico
adeguatamente formato e dotato cli mezzi idonei;
      c)  disciplinano  e  provvedono  alla vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
      d)   collaborano  con  Regione,  enti  locali  ed  associazioni
protezionistiche,   promuovendo   o  partecipando  ad  iniziative  di
informazione  e  di  educazione volte al rispetto degli animali e del
loro ambiente;
      e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili
comunali di cui all'Art. 5, dei rifugi per cani di cui all'art.o 6, e
di  qualunque  struttura  che  ospita animali d'affezione, al fine di
verificare  le  condizioni  di  benessere  degli animali, l'idoneita'
igienico-sanitaria  e  la  rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi
riportati nel regolamento di attuazione della presente legge;
      f)  attuano  gli  interventi  finalizzati  al  controllo  delle
nascite,  le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli
altri  interventi  finalizzati  alla  profilassi  ed  alla cura delle
malattie  infettive  e  diffusive  degli animali d'affezione presso i
canili  comunali  o  in  locali  idonei  sotto  il  profilo igienico-
sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria o
dai comuni;
      g)  provvedono  a vidimare ed a verificare la regolarita' della
tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'Art. 10;
      h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti  in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai
fini della tutela del benessere degli stessi;
      i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con
i comuni, alla gestione dei canili comunali.