Art. 3. Competenze delle aziende sanitarie locali 1. Le aziende sanitarie locali, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro demanclate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti: a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge; b) provvedono anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato cli mezzi idonei; c) disciplinano e provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) collaborano con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente; e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'Art. 5, dei rifugi per cani di cui all'art.o 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneita' igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione della presente legge; f) attuano gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffusive degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico- sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria o dai comuni; g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarita' della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'Art. 10; h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi; i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i comuni, alla gestione dei canili comunali.