Art. 4.
                        Competenze dei comuni
    1.  I comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con
Regione,  aziende  sanitarie locali ed associazioni protezionistiche,
concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con
i seguenti adempimenti:
      a)  provvedono  agli  adempimenti di competenza per la gestione
dell'anagrafe  canina  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento di
attiazione della presente legge;
      b)  provvedono  al  risanamento  dei canili comunali esistenti,
alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani,
nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della
presente legge;
      c)  provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti relativi alla protezione degli animali;
      d)  provvedono,  anche  attraverso stipula di convenzione con i
soggetti  di  cui  al  comma 1, lettere a) e b), dell'Art. 9 o con le
Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali;
      e)  individuano  aree idonee per il seppellimento delle spoglie
di  animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate
alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento
europeo  n.  1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di
recepimento.