Art. 4. Competenze dei comuni 1. I comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti: a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attiazione della presente legge; b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge; c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'Art. 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali; e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento.