Art. 5. Canile comunale 1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di novanta giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorita' sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo. 2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge. 3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'art. 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge. 4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione ne' soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9. 5, In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonche' le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all'art. 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneita' igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione. 6. i canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamentc. di attuazione della presente legge.