Art. 5.
                           Canile comunale
    1.  Il  canile  comunale,  in aggiunta alle funzioni previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 320/1954, assicura il
ricovero  e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un
periodo  massimo di novanta giorni, per permettere l'espletamento dei
controlli  e  degli  interventi di profilassi da effettuarsi da parte
dell'autorita'  sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del
comma 3 del presente articolo.
    2.  Gli  interventi  di  profilassi  vengono effettuati secondo i
criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.
    3.   I  cani  vaganti  catturati,  non  tatuati  o  comunque  non
identificabili,  se  non  reclamati  entro  novanta  giorni,  vengono
affidati ai rifugi per cani di cui all'art. 6 o possono essere ceduti
a   privati   che   diano   garanzie   di  buon  trattamento,  previa
identificazione,   trattamento   profilattico  e  sterilizzazione,  e
secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento di attuazione della
presente legge.
    4.  Gli  animali custoditi nei canili comunali non possono essere
maltrattati,  non  possono  essere destinati alla sperimentazione ne'
soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 320/1954 e successive
modificazioni,  possono  essere  soppressi,  in  modo  esclusivamente
eutanasico,  ad  opera  di  medici veterinari, soltanto se gravemente
malati,  incurabili o di comprovata pericolosita'. Prima di procedere
alla  soppressione,  il veterinario responsabile della struttura deve
sentire,   ove  possibile,  il  medico  veterinario  designato  dalle
associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.
    5,  In  assenza  o  in  caso  di mancato funzionamento del canile
comunale,   il  ricovero  e  la  custodia  temporanea  degli  animali
d'affezione,  nonche' le funzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per
cani  di  cui  all'art. 6 o da un canile privato, previo accertamento
dell'idoneita'  igienico-sanitaria  e  sotto  controllo  del servizio
veterinario  dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio,
e la stipula di apposita convenzione.
    6.    i    canili   comunali   devono   rispondere   ai   criteri
tecnico-costruttivi  ed  igienico-sanitari stabiliti nel regolamentc.
di attuazione della presente legge.