Art. 6.
                           Canile rifugio
    1.  Ai  fini  della presente legge, i canili rifugio ospitano gli
animali  provenienti  dai  canili  comunali  che  non  hanno  trovato
adozione    o    altra   sistemazione   permanente   idonea,   previa
autorizzazione del servizio veterinario competente.
    2.  I  canili  rifugio  devono  rispondere  ai  criteri  tecnico-
costruttivi   ed   igienico-sanitari  stabiliti  nel  regolamento  di
attuazione della presente legge.
    3.  I  canili  rifugio  possono essere realizzati all'interno dei
canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da
quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.
    4.  Per  gli  animali  custoditi  nei rifugi per cani vale quanto
disposto al comma 4 dell'Art. 5.
    5.  Gli  animali  custoditi  nei  rifugi  per cani possono essere
affidati  a  privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo
le  modalita'  previste  dal regolamento di attuazione della presente
legge.
    6.  Per le modalita' e i tempi di apertura al pubblico del canile
rifugio  si  fa  rinvio al successivo regolamento di attuazione della
presente legge.