Art. 6. Canile rifugio 1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente. 2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico- costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge. 3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali. 4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell'Art. 5. 5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge. 6. Per le modalita' e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.