Art. 7. Misure di protezione 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.