Art. 7.
                        Misure di protezione
    1.  Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale
in  materia  di  protezione  e  di  benessere  degli animali, ai cani
detenuti  dai  privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei
canili  comunali  e  nei  rifugi  per  cani  devono essere assicurate
condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui
vengono  tenuti  a  qualunque  titolo,  devono  rispondere ai criteri
individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.