Art. 8. Trattamento dei felini 1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina. 2. I gatti in liberta', su richiesta dei comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'Art. 9.