Art. 8.
                       Trattamento dei felini
    1.  Le  norme  di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto
previsto  in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili,
alla popolazione felina.
    2.  I  gatti  in  liberta',  su  richiesta  dei  comuni  o  delle
associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati
a   cura  del  servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  locale
competente  per  territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa
marcatura  con  foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi,
in  modo  esclusivamente  eutanasico,  ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il
medico  veterinario  designato dalle associazioni protezionistiche di
cui al comma 3 dell'Art. 9.