Art. 9. Partecipazione dei privati 1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, la Regione, i comuni e le aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di: a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali; b) privati, anche in forma associata e cooperativa; c) ambulatori veterinari privati. 2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attivita': a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi: b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali; c) gestione dei rifugi per cani; d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione; e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo; f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi. 3. Le associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di ricovero per cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico-scientifica per le attivita' da loro svolte ai sensi della presente legge. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2 possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge. 6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare in conformita' alle finalita' ed alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attivita': a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilita' costante; b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani. 7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'Art. 3, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge. 8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 9. L'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo e' subordinato alla verifica di icloneita' igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. 10. Le convenzioni gia' stipulate dai comuni e dalle aziende sanitarie locali con privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.