Art. 9.
                     Partecipazione dei privati
    1.  Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, la
Regione,  i  comuni  e  le aziende sanitarie locali possono avvalersi
della collaborazione e dell'opera di:
      a)  associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario
la protezione degli animali;
      b) privati, anche in forma associata e cooperativa;
      c) ambulatori veterinari privati.
    2.  Le  associazioni  protezionistiche devono essere iscritte nel
registro  regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai
sensi   della   legge   regionale  27 gennaio  1995,  n.  3.  Possono
esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attivita':
      a)   vigilanza  sulle  condizioni  di  vita  degli  animali  da
affezione e protezione degli stessi:
      b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
      c) gestione dei rifugi per cani;
      d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di
convenzione;
      e)   programmi   di   informazione   e   di   educazione  volti
all'attuazione  di  una  corretta  convivenza  tra  uomo,  animale  e
ambiente ed alla prevenzione del randagismo;
      f)  segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come
guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi.
    3.  Le  associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di
ricovero  per  cani  nominano  un  medico  veterinario di fiducia con
compiti  di  assistenza  tecnico-scientifica per le attivita' da loro
svolte ai sensi della presente legge.
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 2 del
presente  articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2
possono  richiedere  contributi che saranno erogati secondo i criteri
stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.
    6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo
devono  operare  in  conformita'  alle  finalita' ed alle norme della
presente  legge  ed  utilizzare  strutture  che rispondono ai criteri
fissati  nel  regolamento di attuazione della presente legge. Tramite
stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attivita':
      a)  cattura  degli  animali  vaganti, garantendo in tal caso la
reperibilita' costante;
      b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.
    7.  Gli  ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti
di  cui  al  comma  1,  lettera  d) dell'Art. 3, secondo le procedure
definite nel regolamento di attuazione della presente legge.
    8.  Le  figure individuate nel presente articolo operano sotto il
controllo   dei  servizi  veterinari  dell'Azienda  sanitaria  locale
competente per territorio.
    9.  L'esercizio  delle  attivita'  di cui al presente articolo e'
subordinato  alla  verifica  di  icloneita'  igienico-sanitaria degli
ambienti   e   delle  strutture  utilizzate  da  parte  del  servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
    10.  Le  convenzioni  gia'  stipulate  dai comuni e dalle aziende
sanitarie  locali  con  privati o con associazioni protezionistiche e
non  rispondenti  alle  norme contenute nella presente legge, restano
vigenti  per  un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della stessa legge.