(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16
                             marzo 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La  presente  legge,  nell'ottica  di  tutelare  le  risorse
regionali  ambientali,  forestali,  faunistiche  e paesaggistiche, di
difendere la biodiversita', di ridurre il rischio dei danni provocati
dagli incendi e di conservare la fertilita' dei suoli agro-forestali,
disciplina  i  modi  ed  i  criteri  mediante  i  quali  e' possibile
eliminare  i residui delle coltivazioni cerealicole e non nell'ambito
del  territorio  della  Regione  Molise.  Tali metodologie sono parte
integrante  delle disposizioni previste come «buona pratica agricola»
(BPA).
    2. In attuazione delle disposizioni di cui agli allegati III e IV
del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003, a norma dell'Art. 5 del decreto
ministeriale 5 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la
presente   legge   definisce   gli   impegni  applicabili  a  livello
territoriale cosi' come previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre
2004: «Attuazione dell'Art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004,
recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola
comune».