(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, nell'ottica di tutelare le risorse regionali ambientali, forestali, faunistiche e paesaggistiche, di difendere la biodiversita', di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi e di conservare la fertilita' dei suoli agro-forestali, disciplina i modi ed i criteri mediante i quali e' possibile eliminare i residui delle coltivazioni cerealicole e non nell'ambito del territorio della Regione Molise. Tali metodologie sono parte integrante delle disposizioni previste come «buona pratica agricola» (BPA). 2. In attuazione delle disposizioni di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'Art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge definisce gli impegni applicabili a livello territoriale cosi' come previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2004: «Attuazione dell'Art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune».