Art. 2. Periodi e modalita' di bruciatura In tutto il territorio della Regione, dal 1° giugno al 30 settembre, e' vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonche' quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali. statali, le autostrade e le ferrovie. 2. Il periodo previsto al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale anche su richiesta dei sindaci. 3. In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'Art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004: «Attuazione dell'Art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune», con decreto del Presidente della giunta regionale e' definito l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del citato decreto». 4. Con successivi decreti, il presidente della giunta regionale puo' procedere, se necessario, all'integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'Art. 2 della presente legge, limitatamente alla declinazione di dettaglio di casistiche particolari non precedentemente incluse, ma che non comportano l'introduzione di nuove deroghe. 5. I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e successivamente interrati con le lavorazioni. Tali adempimenti possono essere derogati per le aziende che rientrano nelle eccezioni previste dal decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente comma 3. 6. Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima. 7. La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive. 8. Le stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati. 9. L'operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di: a) due persone sino a 5 ettari; b) tre persone sino a 10 ettari; c) cinque persone sino a 20 ettari; d) oltre i 20 ettari, una persona in piu' per ogni 5 ettari. 10 Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la possibilita' di fuga, la bruciatura dei residui in pieno campo va eseguita partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.