Art. 2.
                  Periodi e modalita' di bruciatura
    In  tutto  il  territorio  della  Regione,  dal  1°  giugno al 30
settembre,  e'  vietato  bruciare  sui campi le stoppie delle colture
graminacee  e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonche'
quelle   infestanti  anche  nei  terreni  incolti,  lungo  le  strade
comunali, provinciali. statali, le autostrade e le ferrovie.
    2.  Il  periodo  previsto  al  comma 1 puo' essere modificato con
decreto  del Presidente della giunta regionale anche su richiesta dei
sindaci.
    3.  In  attuazione  di quanto previsto al comma 1 dell'Art. 2 del
decreto ministeriale 13 dicembre 2004:
    «Attuazione  dell'Art.  5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004,
recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola
comune»,  con  decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale  e'
definito l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in
base agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del citato decreto».
    4.  Con  successivi decreti, il presidente della giunta regionale
puo' procedere, se necessario, all'integrazione delle disposizioni di
cui  al  comma 3 dell'Art. 2 della presente legge, limitatamente alla
declinazione    di    dettaglio   di   casistiche   particolari   non
precedentemente  incluse,  ma  che  non  comportano l'introduzione di
nuove deroghe.
    5.  I  residui delle colture cerealicole devono essere imballati,
trinciati  e  successivamente  interrati  con  le  lavorazioni.  Tali
adempimenti  possono  essere  derogati  per  le aziende che rientrano
nelle  eccezioni  previste  dal  decreto  del presidente della giunta
regionale di cui al precedente comma 3.
    6.  Nei  periodi  consentiti,  le operazioni di bruciatura devono
essere  eseguite  in  condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di
vento  e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando
dei  vigili urbani dei comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere
almeno cinque giorni prima.
    7.  La  bruciatura della vegetazione e dei residui colturali deve
essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il
perimetro  del  fondo  interessato, una precesa o capezzagna o fascia
parafuoco  della  larghezza  di  almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i
confini  con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia
mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive.
    8.  Le  stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche
nel  caso  in  cui all'interno dei terreni interessati siano presenti
piante sparse di alto fusto o fabbricati.
    9.   L'operazione  di  bruciatura  deve  essere  garantita  dalla
presenza di:
      a) due persone sino a 5 ettari;
      b) tre persone sino a 10 ettari;
      c) cinque persone sino a 20 ettari;
      d) oltre i 20 ettari, una persona in piu' per ogni 5 ettari.
    10  Al  fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul
terreno,  la possibilita' di fuga, la bruciatura dei residui in pieno
campo   va  eseguita  partendo  dal  centro  o  dal  lato  sottovento
dell'appezzamento.