Art. 3. Operazioni di imballaggio, di trinciatura e di interramento 1. Le imprese che esercitano attivita' di mietitrebbiatura, in conto proprio o conto terzi, hanno l'obbligo di dotarsi di macchine imballatrici e trinciatrici per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 dell'Art. 2. 2. La prevista dotazione delle attrezzature non deve comportare alcun aggravio delle tariffe a carico dei coltivatori per l'attivita' di mietitrebbiatura. Le prestazioni accessorie saranno regolate da normali tariffe.