Art. 3.
     Operazioni di imballaggio, di trinciatura e di interramento
    1.  Le  imprese  che esercitano attivita' di mietitrebbiatura, in
conto  proprio  o conto terzi, hanno l'obbligo di dotarsi di macchine
imballatrici  e  trinciatrici  per  l'esecuzione dei lavori di cui al
comma 5 dell'Art. 2.
    2.  La  prevista dotazione delle attrezzature non deve comportare
alcun aggravio delle tariffe a carico dei coltivatori per l'attivita'
di  mietitrebbiatura.  Le  prestazioni accessorie saranno regolate da
normali tariffe.