Art. 4.
                           Misure di aiuto
    1.  Per  il  perseguimento  delle finalita' di cui all'Art. 1, la
giunta   regionale,  entro  novanta  giorni  dall'approvazione  della
presente legge, con proprio atto definisce:
      a)  le  modalita'  di  concessione,  alle  imprese esercenti la
mietitrebbiatura,  cli  un  contributo  in  conto capitale o in conto
interessi  per  l'acquisto  o  per  l'ammodernamento di macchine e di
attrezzature  imballatrici  e  trinciatrici,  nel  rispetto di quanto
previsto  dal  regolamento  (CE)  n. 69/2001 «de minimis» nel caso di
aziende  agricole  si  applicheranno  le  disposizioni previste dagli
orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
di cui all'Art. 5;
      b)  le  modalita'  di  verifica  nei  confronti degli operatori
agricoli  del  rispetto  delle  disposizioni  previste dalla presente
legge.
    2. I contributi sono rivolti:
      a) alle imprese esercenti l'attivita' di mietitrebbiatura;
      b)   alle   aziende   agricole   che   svolgono   attivita'  di
diversificazione dell'attivita' agricola attraverso la prestazione di
servizi di mietitrebbiatura.