Art. 4. Misure di aiuto 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, la giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto definisce: a) le modalita' di concessione, alle imprese esercenti la mietitrebbiatura, cli un contributo in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o per l'ammodernamento di macchine e di attrezzature imballatrici e trinciatrici, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 «de minimis» nel caso di aziende agricole si applicheranno le disposizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui all'Art. 5; b) le modalita' di verifica nei confronti degli operatori agricoli del rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge. 2. I contributi sono rivolti: a) alle imprese esercenti l'attivita' di mietitrebbiatura; b) alle aziende agricole che svolgono attivita' di diversificazione dell'attivita' agricola attraverso la prestazione di servizi di mietitrebbiatura.