Art. 5. Condizioni di accesso 1. In generale, il sostegno agli investimenti e' concesso unicamente alle aziende agricole che: a) dimostrino redditivita' nelle operazioni di trinciatura e di interramento o di conferimento; b) rispettino i requisiti minimi in materia di igiene e di benessere degli animali; c) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. 2. Alla fine di assicurare la coerenza degli investimenti devono essere verificate le seguenti condizioni: a) la domanda e gli sbocchi di mercato: b) la compatibilita' con le misure previste dalle OCM dei cereali. 3. I criteri di applicazione sono definiti in dettaglio nel complemento di programmazione del Programma Operativo regionale (POR) del Molise. 4. L aliquota massima ammissibile e' del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone. Il massimale di investimento ammissibile di cui all'Art. 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e' quello riportato nel complemento di programmazione del POR del Molise.