Art. 5.
                        Condizioni di accesso
    1.  In  generale,  il  sostegno  agli  investimenti  e'  concesso
unicamente alle aziende agricole che:
      a) dimostrino redditivita' nelle operazioni di trinciatura e di
interramento o di conferimento;
      b)  rispettino  i  requisiti  minimi  in materia di igiene e di
benessere degli animali;
      c) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate.
    Le  suddette  condizioni  devono essere soddisfatte al momento in
cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.
    2.  Alla fine di assicurare la coerenza degli investimenti devono
essere verificate le seguenti condizioni:
      a) la domanda e gli sbocchi di mercato:
      b)  la  compatibilita'  con  le  misure  previste dalle OCM dei
cereali.
    3.  I  criteri  di  applicazione  sono  definiti in dettaglio nel
complemento di programmazione del Programma Operativo regionale (POR)
del Molise.
    4.   L  aliquota  massima  ammissibile  e'  del  50%  nelle  zone
svantaggiate e del 40% nelle altre zone. Il massimale di investimento
ammissibile  di  cui  all'Art. 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e'
quello  riportato  nel  complemento  di  programmazione  del  POR del
Molise.