Art. 7.
                           S a n z i o n i
    1,  Ferma  restando  la disciplina penale prevista in materia, le
infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:
      a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie non
rispettando i termini indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 2;
      b)  da  euro  600,00  a euro 2.800,00 per chi non provvede alle
opere  di  sicurezza  e  fasce  protettive  di  cui  ai  commi 7 ed 8
dell'Art. 2;
      c)  da  euro  300,00  a  euro  1.100,00  per  chi  effettua  la
bruciatura delle stoppie non rispettando le modalita' di cui al comma
9 dell'Art. 2.
    2.  Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e' effetttiato tramite
versamento   sull'apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla
Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.