Art. 7. S a n z i o n i 1, Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni: a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie non rispettando i termini indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 2; b) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi non provvede alle opere di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7 ed 8 dell'Art. 2; c) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalita' di cui al comma 9 dell'Art. 2. 2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e' effetttiato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.