Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio 2005 in euro 500.000,00, la giunta regionale e' autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa, nell'ambito della U.P.B. 230, dello stato di previsione del bilancio regionale. 2. La giunta regionale con proprio atto determina i criteri per la programmazione finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, stabilisce le modalita' per la rimodulazione delle economie derivanti dall'applicazione delle misure di aiuto ed aggiorna le disposizioni di cui all'Art. 5 in conformita' alla normativa comunitaria.