Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  far  fronte  all'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, quantificato per l'esercizio 2005 in euro 500.000,00,
la  giunta regionale e' autorizzata ad istituire apposito capitolo di
spesa,  nell'ambito  della  U.P.B. 230, dello stato di previsione del
bilancio regionale.
    2.  La  giunta regionale con proprio atto determina i criteri per
la   programmazione   finanziaria  degli  interventi  previsti  dalla
presente  legge,  stabilisce  le modalita' per la rimodulazione delle
economie   derivanti  dall'applicazione  delle  misure  di  aiuto  ed
aggiorna  le  disposizioni  di  cui  all'Art.  5  in conformita' alla
normativa comunitaria.