Art. 10.
                Integrazione e interazione regionale
    1. La Regione riconosce nella complessita' delle radici storiche,
sociali  e  culturali  dei propri territori una risorsa, opera per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo
e l'integrazione, nel rafforzamento dell'identita' regionale.
    2.  La  Regione,  per  la natura policentrica della sua struttura
territoriale  e  per la propria collocazione geografica, opera per la
piena  cooperazione  con  le  altre  Regioni,  e  in  particolare per
l'interazione con quelle confinanti.