Art. 10. Integrazione e interazione regionale 1. La Regione riconosce nella complessita' delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l'integrazione, nel rafforzamento dell'identita' regionale. 2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l'interazione con quelle confinanti.