Art. 11. Ambiente, cultura e turismo 1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettivita' e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono. 3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro. 4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualita' e della compatibilita' ambientale. 5. La Regione promuove e sostiene l'attivita' agricola. 6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunita' regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche. 7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio. 8. La Regione assume tra le proprie finalita' la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.