Art. 11.
                     Ambiente, cultura e turismo
    1.  La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio
culturale  quali  beni  essenziali della collettivita' e ne assume la
valorizzazione  ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della
propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
    2.  La  Regione  tutela  il patrimonio montano e rurale, idrico e
forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie
vegetali ed animali di carattere autoctono.
    3.  La  Regione  opera  per  la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio  culturale,  storico, archeologico, artistico e paesistico
umbro.
    4.  La  Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della
qualita' e della compatibilita' ambientale.
    5. La Regione promuove e sostiene l'attivita' agricola.
    6.  La  Regione  assicura  la  qualificazione  degli insediamenti
umani,  produttivi  e  delle  infrastrutture,  diretti  a favorire lo
sviluppo   della  comunita'  regionale,  in  armonia  con  la  tutela
dell'ambiente  e la valorizzazione del territorio, avendo particolare
riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
    7.  La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale,
opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.
    8.  La  Regione assume tra le proprie finalita' la qualificazione
dell'ambiente   urbano,  favorendo  a  tal  fine  il  recupero  e  la
rivitalizzazione dei centri storici.