Art. 13.
                         Diritto alla salute
    1.  La  Regione  promuove  la  salute  quale diritto universale e
provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il
servizio  sanitario  regionale,  assicurando  il coinvolgimento degli
utenti,  dei  cittadini,  delle  associazioni di volontariato e delle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale e garantendo la
qualita' delle prestazioni.
    2.  La Regione, nell'attuazione delle politiche sanitarie, ispira
la  propria  azione  al  principio della centralita' e della dignita'
della persona malata.
    3.  La  Regione  riconosce  nell'attivita'  fisica  e sportiva un
momento  determinante  per  la  salute e la formazione della persona.
Tutela   e   valorizza   la  diffusione  dello  sport,  favorendo  la
realizzazione di strutture adeguate.
    4.  La  Regione  adotta  misure  volte  a garantire la salubrita'
dell'ambiente  di  vita  e  di  lavoro,  mediante la prevenzione e la
progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.
    5.  La  Regione  favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza
sociale  anche  al  fine  di  garantire a tutti una migliore qualita'
della vita.