Art. 13. Diritto alla salute 1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e garantendo la qualita' delle prestazioni. 2. La Regione, nell'attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralita' e della dignita' della persona malata. 3. La Regione riconosce nell'attivita' fisica e sportiva un momento determinante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate. 4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrita' dell'ambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento. 5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualita' della vita.