Art. 14.
                       Istruzione e formazione
    1.  La Regione riconosce la funzione fondamentale dell'istruzione
pubblica  e  l'obbligo  del sistema scolastico a garantire a tutti il
diritto  allo  studio,  valorizza l'autonomia di tutte le istituzioni
scolastiche,   contribuisce   a  qualificare  l'offerta  formativa  e
incentiva la ricerca scientifica.
    2.  La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Universita' degli
studi  di  Perugia  e dell'Universita' per stranieri per il progresso
culturale  e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per   il   sostegno  all'innovazione  dei  settori  produttivi  della
comunita'   umbra.   Promuove  a  tal  fine  forme  di  intesa  e  di
collaborazione.
    3.   La   Regione   disciplina   l'istruzione   e  la  formazione
professionale,  ne  promuove l'integrazione, contribuisce a prevenire
la  dispersione  scolastica,  promuove la formazione per tutto l'arco
della  vita  per  contribuire  a  superare  le  differenze  di ordine
economico,  sociale  e  culturale  che  impediscono il pieno sviluppo
della   persona  umana.  La  Regione  predispone  in  particolare  le
attivita'   e   i   servizi   necessari,   anche   autonomi,  per  la
qualificazione, la riqualificazione e l'orientamento professionale.
    4.  La  Regione  opera, nel rispetto delle esigenze territoriali,
per  un  effettivo  diritto allo studio e predispone servizi adeguati
per  rispondere  ai  bisogni  formativi  di  tutti,  con  particolari
garanzie  per  le  situazioni  di disagio e di svantaggio. La Regione
favorisce  il raggiungimento dei gradi piu' alti degli studi a coloro
che sono privi di mezzi necessari.
    5.   La  Regione  opera  per  la  generalizzazione  delle  scuole
dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.