Art. 14. Istruzione e formazione 1. La Regione riconosce la funzione fondamentale dell'istruzione pubblica e l'obbligo del sistema scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio, valorizza l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, contribuisce a qualificare l'offerta formativa e incentiva la ricerca scientifica. 2. La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Universita' degli studi di Perugia e dell'Universita' per stranieri per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunita' umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione. 3. La Regione disciplina l'istruzione e la formazione professionale, ne promuove l'integrazione, contribuisce a prevenire la dispersione scolastica, promuove la formazione per tutto l'arco della vita per contribuire a superare le differenze di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Regione predispone in particolare le attivita' e i servizi necessari, anche autonomi, per la qualificazione, la riqualificazione e l'orientamento professionale. 4. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze territoriali, per un effettivo diritto allo studio e predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni formativi di tutti, con particolari garanzie per le situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione favorisce il raggiungimento dei gradi piu' alti degli studi a coloro che sono privi di mezzi necessari. 5. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.