Art. 15. Lavoro e occupazione 1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di liberta'. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilita' e a garantirne la qualita'. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunita' di accesso al lavoro. 3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la liberta' di iniziativa economica e le attivita' lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualita' delle attivita' imprenditoriali. 4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialita' e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.