Art. 15.
                        Lavoro e occupazione
    1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto
della persona e condizione di liberta'. Concorre alla predisposizione
delle  misure  dirette  a promuoverne la stabilita' e a garantirne la
qualita'. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    2.  La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena
occupazione  quale  primario  obiettivo  sociale e fattore essenziale
dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli
che impediscono le pari opportunita' di accesso al lavoro.
    3.  La  Regione  riconosce  il  ruolo  sociale  dell'impresa,  la
liberta'  di  iniziativa  economica  e  le attivita' lavorative quali
fattori   di  sviluppo,  anche  al  fine  di  rafforzare  un  sistema
produttivo  integrato.  La Regione favorisce e opera per il progresso
scientifico,  culturale  e  tecnologico  delle  produzioni  e  per la
qualita' delle attivita' imprenditoriali.
    4.  La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e
occupazionali,   sostiene   le   diverse   forme   associative  e  di
cooperazione   per   lo   sviluppo   della  imprenditorialita'  e  in
particolare  le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro
e non profit.