Art. 16. Sussidiarieta' 1. La sussidiarieta' e' principio dell'azione politica e amministrativa della Regione. 2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai comuni singoli o associati, ed alle province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni. 3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attivita' delle associazioni di volontariato.