Art. 16.
                           Sussidiarieta'
    1.   La   sussidiarieta'  e'  principio  dell'azione  politica  e
amministrativa della Regione.
    2.  La  Regione,  sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione  ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative,
nelle  materie  di propria competenza, ai comuni singoli o associati,
ed alle province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio
ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.
    3.  La  Regione  favorisce  l'autonoma  iniziativa  dei cittadini
singoli  e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di
attivita'   di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di
sussidiarieta'.     A    tal    fine    incentiva    la    diffusione
dell'associazionismo  ed  in  particolare la formazione e l'attivita'
delle associazioni di volontariato.